Circolari

14/2026 – Adempimenti previsti per gli Enti non profit con scadenza al 30 giugno 2026

Prato, lì 24/06/2026

 

Gentili clienti,
con la presente circolare desideriamo informarVi degli adempimenti previsti per gli Enti non profit iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), ovvero Enti del Terzo Settore disciplinati dal Codice del Terzo Settore, e per gli Enti non profit non iscritti al RUNTS, ovvero Enti disciplinati dal Codice civile, da eseguire entro il 30 giugno 2026.

Comunicazione delle variazioni relative al numero di soci, associati, lavoratori e volontari

Entro il 30 giugno 2026 gli Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS devono comunicare telematicamente a tale registro, effettuando una pratica di variazione dei dati, il numero dei soggetti che compongono la base associativa (soci e associati) con diritto di voto, distinguendoli per categoria qualora sia costituita anche da soggetti diversi da persone fisiche (ad esempio altri enti), il numero dei lavoratori dipendenti e/o parasubordinati con apertura di posizione assicurativa, il numero dei volontari iscritti nel Registro dei volontari e il numero di volontari di cui l’ETS si avvale, provenienti da altri enti. I dati da comunicare sono quelli risultanti alla data del 31 dicembre 2025.

Tale adempimento, in origine previsto per le Organizzazioni di volontariato (ODV) e per le Associazioni di promozione sociale (APS), è stato esteso a tutti gli Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS. Pertanto, deve essere eseguito da tutte le Associazioni, indipendentemente dalla sezione del RUNTS in cui sono iscritte, con riferimento a tutti i dati, e dalle Fondazioni, in relazione ai dati sui lavoratori e volontari.
La comunicazione dovrà essere effettuata solo se risultano variazioni rispetto all’ultima comunicazione effettuata al RUNTS.
Vi invitiamo pertanto a contattarci qualora fosse necessario procedere alla comunicazione di eventuali variazioni, al fine di assisterVi nella corretta predisposizione e trasmissione della pratica.

Pubblicazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi o aiuti pubblici ricevuti

Le Associazioni, Fondazioni ed ex-Onlus, sia iscritte al RUNTS (Enti del Terzo Settore), sia non iscritte, e le società con qualifica di Impresa sociale, comprese le Cooperative sociali, che nel corso dell’esercizio 2025 hanno ricevuto sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi o aiuti, in denaro e in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, da parte di Pubbliche Amministrazioni o soggetti individuati all’art. 2-bis del D.Lgs. 33/2013, complessivamente pari o superiori a 10.000 euro, sono tenute a darne evidenza pubblica entro il 30 giugno 2026. Devono essere conteggiate esclusivamente le risorse (in denaro e in natura) ricevute dall’ente, e non quelle solamente stanziate ma non ancora erogate o consegnate.

Le Associazioni, Fondazioni ed ex-Onlus sono tenute a darne evidenza tramite pubblicazione sul proprio sito internet, oppure, in mancanza di un proprio sito, attraverso la propria pagina Facebook o il sito internet della rete associativa di appartenenza. Le società con qualifica di Impresa sociale, comprese le Cooperative sociali, non devono eseguire tale adempimento per gli aiuti già registrati nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA).

Di seguito trovate specifiche informazioni relative ai dati di cui deve essere data evidenza, alla tipologia di Enti eroganti e di sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi e aiuti oggetto di pubblicazione.

Dati richiesti
Devono essere pubblicati sul sito internet i seguenti dati:
• la denominazione e il codice fiscale del soggetto ricevente;
• la denominazione del soggetto erogante;
• la somma incassata;
• la data;
• la causale, ovvero il motivo per cui le somme di denaro o i beni sono stati corrisposti.

Enti eroganti
Per Pubbliche Amministrazioni eroganti si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e Associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro Associazioni, tutti gli Enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli Enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN) e le Agenzie che operano al servizio delle Pubbliche Amministrazioni.

Per soggetti individuati all’art. 2-bis del D.Lgs. 33/2013 si intendono:
• Società in controllo pubblico;
• Associazioni, Fondazioni ed in generale gli Enti di diritto privato con bilancio superiore a 500.000 euro di entrate annuali, la cui attività sia stata finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi consecutivi nell’ultimo triennio da Pubbliche Amministrazioni e in cui la totalità dei componenti dell’organo di amministrazione o di indirizzo sia designata da Pubbliche Amministrazioni.

Risorse soggette a pubblicazione
In merito alle risorse che non devono essere considerate ai fini dell’adempimento, eventuali apporti di tipo corrispettivo (commerciali) non rientrano nel computo dei 10.000 euro, così come quelli dovuti dalla Pubblica Amministrazione a titolo di risarcimento. Per risorse di carattere generale si intendono quelle ricevute dal beneficiario sulla base di un regime generale, in virtù del quale il contributo viene erogato a tutti i soggetti che soddisfano determinate condizioni, come ad esempio il 5 per mille.
Rientrano invece tra le risorse oggetto dell’adempimento quelle concesse a titolo di liberalità oppure dietro presentazione di uno specifico progetto da parte dell’Ente. Tra le risorse in natura rientrano quelle strumentali di qualunque genere, come ad esempio beni mobili o immobili concessi in comodato. Ai fini dell’indicazione della quantificazione del vantaggio economico assegnato, si dovrà fare riferimento al valore dichiarato dal soggetto che ha attribuito il bene.

Qualora tale adempimento non fosse eseguito nei termini potrebbe essere applicata una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti (con un minimo di 2.000 euro) e, in caso di mancata regolarizzazione entro 90 giorni dalla contestazione, la restituzione integrale delle somme percepite.

Lo Studio, rimanendo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, Vi invia i più cordiali saluti.

BBS – pro