17/2026 – Legge 120/2026: obblighi di trasparenza e comunicazioni per le vendite di prodotti a scopo di beneficenza
Prato 05/08/2026
Gentili clienti,
con la presente circolare desideriamo informarvi che il 21/07/2026 è entrata in vigore la Legge 19 giugno 2026, n. 120, che ha introdotto nuove disposizioni in materia di informazione sulla destinazione dei proventi derivanti dalla vendita di prodotti per finalità di beneficenza.
L’obiettivo del provvedimento, noto anche come “Legge beneficenza”, è garantire maggiori tutele ai consumatori, regolamentando le pratiche commerciali legate alla promozione, vendita o fornitura di prodotti i cui proventi siano in parte destinati al settore della beneficenza.
La normativa impone obblighi di trasparenza informativa verso il pubblico e obblighi di comunicazione all’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), e si inserisce nel quadro della disciplina delle pratiche commerciali scorrette del Codice del consumo (D.Lgs. 206/2005). La nuova disciplina non si applica alle promozioni, alle vendite e alle forniture di prodotti già in corso alla data del 21/07/2026. Le campagne avviate prima di tale data possono dunque proseguire secondo le regole previgenti, mentre le iniziative avviate successivamente ricadono nella nuova disciplina.
Soggetti tenuti agli obblighi informativi: produttori e professionisti
Gli obblighi gravano sui produttori e sui professionisti che promuovono, vendono o forniscono ai consumatori prodotti i cui proventi siano in parte destinati agli Enti individuati dalla Legge, elencati nel paragrafo successivo. Per “professionista” si intende sia il venditore sia chiunque promuova l’acquisto. Pertanto, i soggetti che rientrano tra i produttori e i professionisti sono:
- il produttore del bene;
- i soggetti che intervengono nella catena distributiva e i punti vendita che promuovono l’iniziativa;
- le agenzie e i professionisti che si occupano della promozione;
- gli influencer che veicolano l’iniziativa attraverso attività di influencer marketing.
La legge non si applica qualora la promozione, vendita o fornitura di prodotti ai consumatori sia effettuata da Enti non commerciali, purché non siano partecipati, direttamente o indirettamente, da soggetti che rientrano tra produttori o professionisti. Ne consegue che sono soggetti agli obblighi, quando promuovono o vendono prodotti con devoluzione di parte dei proventi, gli Enti commerciali, le Imprese sociali e gli Enti non commerciali partecipati da un produttore o da un professionista.
Restano comunque ferme le disposizioni in materia di raccolta fondi previste per gli Enti del Terzo Settore dall’art. 7 del Codice del Terzo settore e le disposizioni relative alle raccolte svolte dagli Enti appartenenti alle confessioni religiose che hanno stipulato patti, accordi o intese con lo Stato.
Enti beneficiari dei proventi
La normativa e gli obblighi che ne derivano si applicano quando i proventi delle vendite sono in parte destinati a Enti indicati all’art. 10, comma 1, lettere g), i), l) e l-quater), e all’art. 100, comma 2, lettere a), b), f), g), h), m), m-bis), n), o) e o-bis), del Testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 917/1986 – TUIR), a soggetti indicati all’art. 14, comma 1, del D.L. 35/2005, a Enti indicati all’art. 82, comma 1, del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) o a soggetti costituiti, stabiliti od operanti all’estero che svolgano attività aventi caratteristiche o finalità analoghe a quelle indicate nelle disposizioni citate.
Si tratta in particolare dei seguenti Enti pubblici e privati:
- Organizzazioni non governative operanti nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo;
- Istituzioni religiose;
- Università, Fondazioni universitarie ed Enti di ricerca pubblici;
- Enti parco regionali e nazionali e Organismi di gestione di parchi e riserve naturali, terrestri e marittimi, statali e regionali, e delle zone di tutela speciale paesistico-ambientale;
- Enti con finalità educative, istruttive, ricreative, di assistenza sociale e sanitaria o di culto;
- Persone giuridiche che perseguono finalità di ricerca scientifica;
- Enti che promuovono attività di studio, ricerca e documentazione di rilevante valore culturale e artistico;
- Soggetti operanti nel settore dello spettacolo;
- Enti che realizzano programmi culturali nel settore dei beni culturali;
- Enti che realizzano iniziative umanitarie all’estero;
- Comuni colpiti da eventi sismici o calamitosi;
- Istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro;
- Fondazioni e Associazioni con personalità giuridica che hanno per oggetto statutario la tutela, promozione e valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico oppure lo svolgimento e la promozione di attività di ricerca scientifica;
- Enti del Terzo Settore (ETS) ai sensi del D.Lgs. 117/2017, comprese le cooperative sociali ed escluse le Imprese sociali costituite in forma societaria.
È quindi opportuno che produttori e professionisti, prima di avviare la campagna, verifichino l’inquadramento dell’Ente destinatario, da cui dipende l’applicabilità della disciplina.
Informazioni che devono essere comunicate
Produttori e professionisti devono indicare, oltre alle informazioni sul prezzo:
- chi è il soggetto destinatario di parte dei proventi;
- quali sono le finalità per le quali tale parte dei proventi sarà impiegata;
- la quota percentuale del prezzo di vendita o l’importo destinato all’Ente per ogni unità di prodotto.
Non sono più ammissibili, pertanto, formule generiche, come ad esempio “parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza”.
Modalità di informazione dei consumatori
Le indicazioni richieste dalla normativa devono essere apposte sulla confezione del prodotto venduto. In alternativa, l’adempimento può essere assolto tramite l’apposizione di una targhetta cartacea o adesiva sulla confezione, oppure riportando le informazioni sui materiali di comunicazione presenti nei punti vendita, assicurando chiarezza, semplicità e adeguata evidenza grafica, evitando in particolare collocazioni marginali o caratteri di dimensioni ridotte.
Le stesse indicazioni devono essere fornite anche nell’ambito delle pratiche commerciali e, in particolare, nelle comunicazioni commerciali, compresa la pubblicità del prodotto destinato alla vendita.
Comunicazione all’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM)
La legge introduce due distinti obblighi di comunicazione a carico del produttore o del professionista, entrambi da assolvere nei confronti dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), ovvero:
- almeno quindici giorni prima della messa in vendita dei prodotti, i produttori o i professionisti devono comunicare all’AGCM le informazioni che devono essere anche riportate sul prodotto e nei materiali informativi (soggetto beneficiario, finalità dell’iniziativa, quota percentuale o importo destinato per unità di prodotto) e il termine entro cui sarà effettuato il versamento dell’importo destinato all’Ente;
- entro tre mesi dalla scadenza del termine indicato per il versamento, produttori e professionisti devono comunicare all’AGCM l’avvenuta esecuzione del versamento.
Controlli e sanzioni
La violazione degli obblighi di informazione e comunicazione comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro. L’importo specifico della sanzione viene quantificato tenendo conto del prezzo di listino di ciascun prodotto e del numero totale delle unità che sono state poste in vendita.
La sanzione si applica se il fatto non costituisce né reato né pratica commerciale scorretta. Se la comunicazione al consumatore è ingannevole, si ricade infatti nella disciplina del Codice del consumo sulle pratiche commerciali scorrette.
L’AGCM pubblica i provvedimenti sanzionatori tramite il proprio bollettino settimanale e può imporne la pubblicazione sul sito internet e sulle pagine social del soggetto sanzionato, a sua cura e spese, o con ogni altro mezzo informativo ritenuto opportuno. L’inottemperanza comporta un’ulteriore sanzione da 5.000 a 50.000 euro.
Indicazioni operative e raccomandazioni
Produttori e professionisti
Alla luce delle novità normative si raccomanda di mappare le iniziative in corso, sottoscrivere accordi con gli Enti beneficiari prima dell’avvio della campagna, definire con esattezza importi o percentuali per unità di prodotto e termini di versamento, effettuare le comunicazioni preventive all’AGCM con almeno quindici giorni di anticipo, adeguare packaging, etichette, materiali di punto vendita, pubblicità e contenuti digitali, vincolare contrattualmente agenzie e influencer agli obblighi informativi e presidiare il termine per la comunicazione di avvenuto versamento.
Enti beneficiari
La legge non pone obblighi diretti a carico degli Enti destinatari delle somme. Gli adempimenti sono previsti per produttori e professionisti. Gli Enti sono però coinvolti indirettamente, poiché il loro nome, le finalità dell’iniziativa e la misura della devoluzione vengono pubblicati sulle confezioni e nella pubblicità. È quindi opportuno che l’Ente sia informato preventivamente sui contenuti e sulle modalità della comunicazione, poiché una dichiarazione imprecisa o una campagna contestata si riflettono sulla sua immagine.
Qualora l’Ente beneficiario promuova sui propri canali l’acquisto del prodotto, è opportuno che riporti nei propri contenuti le finalità di impiego e la quota percentuale del prezzo di vendita o l’importo destinato per ogni unità di prodotto.
È inoltre necessario qualificare correttamente il rapporto: in assenza di prestazioni a favore dell’impresa si tratta di erogazione liberale, mentre se l’impresa ottiene un vantaggio, come ad esempio l’uso del marchio o del logo o la visibilità nelle campagne di comunicazione, il rapporto ha natura corrispettiva.
Lo Studio, rimanendo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, Vi invia i più cordiali saluti.
BBS – pro